Art. 4.
  1.  Il  provvedimento  di  deroga ed i relativi piani di intervento
devono   essere  trasmessi  nel  rispetto  delle  modalita'  previste
dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
  2.  I  Ministeri  della  salute  e dell'ambiente e della tutela del
territorio  effettuano  congiuntamente una valutazione dello stato di
attuazione  degli  interventi, anche con l'eventuale effettuazione di
sopralluoghi,   sulla   base  della  documentazione  trasmessa  dalla
regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente decreto.