IL VICE MINISTRO
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 dicembre  2001, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio
2002,  relativo  al  programma  sperimentale di edilizia residenziale
denominato «20.000 abitazioni in affitto»;
  Visto  il decreto ministeriale n. 149 del 17 marzo 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, con il quale sono
state  ripartite  tra  le  regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano le quote dei limiti quindicennali di cui all'art. 3, comma 2,
della  legge  8  febbraio 2001, n. 21 e di cui all'art. 145, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  795  del  29 dicembre  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 27 maggio 2004, con il
quale  sono  stati  ammessi  ai  finanziamenti  di cui all'art. 2 del
decreto  ministeriale  27 dicembre  2001,  nei  limiti  delle risorse
assegnate  con  decreto ministeriale 17 marzo 2003, i piani operativi
regionali trasmessi dalle regioni;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 1768 del 29 dicembre 2003 con il
quale   e'   stato   autorizzato   l'impegno   della  sola  quota  di
Euro 20.658.276,00 del limite quindicennale d'impegno di cui all'art.
145,  comma  3,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello
stato di previsione di questo Ministero sul capitolo 7437 a decorrere
dell'anno  2002,  gia' ripartita tra le regioni con il citato decreto
ministeriale n. 149 del 17 marzo 2003;
  Visto l'art. 7 del citato decreto ministeriale 27 dicembre 2001 che
stabilisce  che  l'inizio  dei  lavori  degli interventi ricadenti in
ciascun   piano   operativo  regionale  non  potra'  comunque  essere
superiore  a  tredici  mesi  dalla  pubblicazione,  avvenuta  in data
27 maggio  2004,  del  decreto  di ammissione ai finanziamenti di cui
all'art. 2 dei piani operativi regionali;
  Considerato  che  le  regioni  dovranno  adottare  provvedimenti di
rimodulazione dei piani operativi regionali finalizzati a delineare i
programmi  immediatamente realizzabili con le risorse di cui e' stato
autorizzato   l'impegno   e   quelli   la  cui  realizzazione  dovra'
necessariamente   essere   rinviata  al  completo  finanziamento  del
programma;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  provvedimenti  regionali  di  rimodulazione  dei piani operativi
ammessi   ai  finanziamenti  con  il  decreto  ministeriale  795  del
29 dicembre 2003 dovranno essere approvati entro il 30 ottobre 2004.