Art. 5. Determinazione e attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da attribuire annualmente alla regione Valle d'Aosta per lo svolgimento delle funzioni delegate. 2. Nella fase di prima applicazione, le risorse finanziarie da attribuire sono determinate, sentita la regione, in misura pari al 95 per cento delle spese sostenute per il personale trasferito e al 95 per cento delle spese di funzionamento effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato per le funzioni e i compiti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, nell'ultimo esercizio finanziario durante il quale le predette funzioni e compiti sono stati integralmente svolti. Successivamente, la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione viene effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del citato decreto legislativo n. 183 del 2001. 3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, in caso di infruttuoso esperimento delle procedure di cui all'art. 2 del presente decreto, ai fini del raggiungimento del contingente numerico di cui all'art. 1, sono determinate le risorse finanziarie connesse alle cessazioni dal servizio, verificatesi a vario titolo, del personale individuato con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.