Art. 5.
       Determinazione e attribuzione delle risorse finanziarie
               per l'esercizio delle funzioni delegate

  1.  Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono
individuate  le  risorse  finanziarie  da attribuire annualmente alla
regione Valle d'Aosta per lo svolgimento delle funzioni delegate.
  2.  Nella  fase  di  prima  applicazione, le risorse finanziarie da
attribuire sono determinate, sentita la regione, in misura pari al 95
per  cento  delle spese sostenute per il personale trasferito e al 95
per  cento  delle  spese  di  funzionamento  effettivamente sostenute
dall'Amministrazione  dello  Stato per le funzioni e i compiti di cui
all'art.   2   del   decreto  legislativo  10 aprile  2001,  n.  183,
nell'ultimo  esercizio  finanziario  durante  il  quale  le  predette
funzioni  e compiti sono stati integralmente svolti. Successivamente,
la   determinazione   dei   rimborsi  spettanti  alla  regione  viene
effettuata  con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il
presidente  della giunta regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del
citato decreto legislativo n. 183 del 2001.
  3.  Con lo stesso decreto di cui al comma 1, in caso di infruttuoso
esperimento  delle  procedure di cui all'art. 2 del presente decreto,
ai  fini  del raggiungimento del contingente numerico di cui all'art.
1,  sono  determinate le risorse finanziarie connesse alle cessazioni
dal  servizio, verificatesi a vario titolo, del personale individuato
con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.