IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15, della legge 23 agosto 2004,
n.  243,  che detta una disciplina intesa ad incentivare il posticipo
del pensionamento per i lavoratori dipendenti del settore privato che
abbiano i requisiti di accesso alla pensione di anzianita';
  Visto  l'art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(legge  finanziaria 1998), relativo ai requisiti minimi per l'accesso
al pensionamento di anzianita';
  Ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della citata legge n. 243
del  2004, di stabilire le modalita' di attuazione dei commi 12, 13 e
14 dell'articolo stesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Incentivo al posticipo del pensionamento
  1.  Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione delle
disposizioni  contenute all'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge
23 agosto 2004, n. 243.
  2.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 243
del 2004, i lavoratori dipendenti del settore privato di cui all'art.
1,  comma  12, della predetta legge, possono rinunciare all'accredito
contributivo  relativo  all'assicurazione  generale  obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
e   alle   forme   sostitutive   della   medesima.   In   conseguenza
dell'esercizio  della  predetta  facolta'  viene meno ogni obbligo di
versamento  contributivo  da  parte del datore di lavoro a tali forme
assicurative,   a   decorrere  dalla  prima  scadenza  utile  per  il
pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data
dell'esercizio  della  predetta facolta', ovvero dal primo giorno del
mese  successivo  a  quello  di  esercizio della facolta' medesima se
contestuale  o  posteriore  alla  predetta  scadenza.  L'importo  dei
contributi   non  versati  deve  essere  interamente  corrisposto  al
lavoratore  entro  il  mese  successivo  al  periodo  di  paga cui si
riferiscono.  Tale  importo  e' esente dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
  3.  La  facolta'  di  cui  al  comma  2  puo'  essere esercitata in
qualunque momento successivo al conseguimento dei requisiti di cui al
medesimo  comma  2  ed ha effetto fino al 31 dicembre 2007 e comunque
non   oltre  il  conseguimento  dei  requisiti  per  la  pensione  di
vecchiaia.
  4.  Resta  ferma,  per  gli  enti  previdenziali  privatizzati,  la
possibilita'  di adottare le disposizioni di cui al presente decreto,
nel   rispetto  dei  principi  di  autonomia  affermati  dal  decreto
legislativo  30  giugno  1994, n. 509, e dall'art. 3, comma 12, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.