Art. 2.
                              Procedura
  1.  Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo
del pensionamento di cui al presente decreto deve darne comunicazione
formale  alla sede territoriale del proprio Istituto previdenziale ed
al  proprio  datore di lavoro, per lettera, fax o e-mail, utilizzando
il modello di cui all'allegato 1.
  2. L'Istituto previdenziale provvede ad inviare al datore di lavoro
la  certificazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 243 del
2004,  attestante  il  raggiungimento  dei requisiti pensionistici di
anzianita'  di  cui  all'art. 1, comma 12 della predetta legge, entro
trenta    giorni    dalla   richiesta   o   dall'acquisizione   della
documentazione integrativa necessaria.
  3.   Il   datore   di  lavoro,  acquisite  la  comunicazione  e  la
certificazione  di  cui  all'art.  1, comma 3, della legge n. 243 del
2004,  effettua  gli  adempimenti  ai  sensi  dell'art. 1, comma 2, e
procede  all'eventuale  recupero,  a  conguaglio, delle contribuzioni
pensionistiche gia' versate per periodi successivi alle decorrenze di
cui al predetto comma 2, provvedendo a corrispondere al lavoratore le
somme relative alla contribuzione recuperata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 ottobre 2004

                                          Il Ministro del lavoro
                                         e delle politiche sociali
                                                 Maroni
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
       Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 77