Art. 2.
                        Campo di applicazione
  2.1.  Fino  all'emanazione  dei decreti di cui al secondo capoverso
dell'art.  4  comma 1,  dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, sono
soggetti   alle   disposizioni   della   presente   deliberazione   i
distributori  di  energia  elettrica e le imprese di distribuzione di
gas  naturale  che  fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla
data del 31 dicembre 2001 (Allegato 1).