Art. 2. Campo di applicazione 2.1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al secondo capoverso dell'art. 4 comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, sono soggetti alle disposizioni della presente deliberazione i distributori di energia elettrica e le imprese di distribuzione di gas naturale che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001 (Allegato 1).