Art. 3. Autocertificazione delle quantita' di energia elettrica e di gas naturale distribuite dai singoli distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004. 3.1. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a loro carico ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 i distributori di energia elettrica di cui all'art. 2, comma 2.1., della presente deliberazione trasmettono all'Autorita', entro il 15 ottobre di ogni anno, a partire dall'anno 2004 (di seguito: anno t), l'autocertificazione della quantita' di energia elettrica trasportata nell'anno precedente (anno t-1), a tutti i livelli di tensione, ai clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione, ivi inclusi i propri autoconsumi, disaggregata per regione e provincia autonoma, utilizzando la tabella 1 allegata. 3.2. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a loro carico ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, le imprese di distribuzione di gas naturale di cui all'art. 2, comma 2.1., della presente deliberazione trasmettono all'Autorita', entro il 15 ottobre di ogni anno a partire dall'anno 2005 (di seguito: anno t) l'autocertificazione della quantita' di gas naturale trasportata attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti nell'anno precedente (anno t-1), disaggregata per regione e provincia autonoma, utilizzando la tabella 2 allegata.