Art. 3.
Autocertificazione  delle  quantita'  di  energia  elettrica e di gas
   naturale   distribuite  dai  singoli  distributori  soggetti  agli
   obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004.
  3.1.  Ai  fini  della  determinazione  degli obiettivi specifici di
risparmio  di  energia  primaria  a  loro  carico  ai sensi di quanto
previsto   dal   decreto  ministeriale  elettrico  20 luglio  2004  i
distributori  di  energia  elettrica  di  cui all'art. 2, comma 2.1.,
della  presente  deliberazione  trasmettono  all'Autorita',  entro il
15 ottobre  di  ogni anno, a partire dall'anno 2004 (di seguito: anno
t),   l'autocertificazione   della  quantita'  di  energia  elettrica
trasportata  nell'anno  precedente  (anno  t-1), a tutti i livelli di
tensione,   ai   clienti   finali   connessi  alla  propria  rete  di
distribuzione,  ivi  inclusi  i  propri autoconsumi, disaggregata per
regione e provincia autonoma, utilizzando la tabella 1 allegata.
  3.2.  Ai  fini  della  determinazione  degli obiettivi specifici di
risparmio  di  energia  primaria  a  loro  carico  ai sensi di quanto
previsto  dal  decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, le imprese di
distribuzione  di  gas  naturale di cui all'art. 2, comma 2.1., della
presente deliberazione trasmettono all'Autorita', entro il 15 ottobre
di   ogni   anno  a  partire  dall'anno  2005  (di  seguito:  anno t)
l'autocertificazione  della  quantita'  di  gas  naturale trasportata
attraverso  reti  di  gasdotti  locali  per  la  consegna  ai clienti
nell'anno precedente (anno t-1), disaggregata per regione e provincia
autonoma, utilizzando la tabella 2 allegata.