Art. 4.
         Determinazione delle quantita' di energia elettrica
       e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale
  4.1.  Ai  fini  della  determinazione  degli obiettivi specifici di
risparmio di energia primaria a carico dei distributori soggetti agli
obblighi  di  cui  al  decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004,
entro  il  15 ottobre di ogni anno a partire dall'anno 2004 (anno t),
il   Gestore   della   rete   di   trasmissione  nazionale  trasmette
all'Autorita'  i  dati  consuntivi relativi alla quantita' di energia
elettrica  complessivamente  trasportata  nell'anno  precedente (anno
t-1),  ai  clienti  finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i
soggetti  aventi  diritto  ad esercitare l'attivita' di distribuzione
dell'energia  elettrica  ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo
16 marzo  1999,  n.  79,  ivi  inclusi  gli  autoconsumi dei medesimi
soggetti; i dati dovranno essere disaggregati per regione e provincia
autonoma.
  4.2.  Ai  fini  della  determinazione  degli obiettivi specifici di
risparmio di energia primaria a carico delle imprese di distribuzione
soggette  agli  obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio
2004,  entro  il  15 ottobre  di  ogni  anno a partire dall'anno 2004
(anno t), le imprese di trasporto che hanno impianti di distribuzione
interconnessi  con  le  proprie reti trasmettono all'Autorita' i dati
relativi  alla quantita' di gas naturale transitata presso i punti di
interconnessione  nell'anno precedente t (anno t-1), disaggregata per
regione e provincia autonoma ed espressa sia in volume sia in energia
(GJ).