Art. 4. Determinazione delle quantita' di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale 4.1. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, entro il 15 ottobre di ogni anno a partire dall'anno 2004 (anno t), il Gestore della rete di trasmissione nazionale trasmette all'Autorita' i dati consuntivi relativi alla quantita' di energia elettrica complessivamente trasportata nell'anno precedente (anno t-1), ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti; i dati dovranno essere disaggregati per regione e provincia autonoma. 4.2. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico delle imprese di distribuzione soggette agli obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, entro il 15 ottobre di ogni anno a partire dall'anno 2004 (anno t), le imprese di trasporto che hanno impianti di distribuzione interconnessi con le proprie reti trasmettono all'Autorita' i dati relativi alla quantita' di gas naturale transitata presso i punti di interconnessione nell'anno precedente t (anno t-1), disaggregata per regione e provincia autonoma ed espressa sia in volume sia in energia (GJ).