Art. 2. Il predetto intervento e' subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252. L'esecutivita' del presente decreto e' subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della societa' nei tre mesi successivi la data del decreto stesso. Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a: impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della societa' sul territorio nazionale; assumere le disposizioni piu' adeguate in materia di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il M.I.U.R. delle proprie intenzioni; partecipare a manifestazioni a richiesta del M.I.U.R. e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione; indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al M.I.U.R. in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto. La durata del progetto potra' essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto.