Art. 2.

  Il   predetto  intervento  e'  subordinato  all'acquisizione  della
certificazione  antimafia  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
  L'esecutivita'   del   presente   decreto   e'   subordinata   alla
attestazione della effettiva costituzione della societa' nei tre mesi
successivi la data del decreto stesso.
  Ai  sensi  del  comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n.
593  dell'8 agosto  2000,  i  soggetti beneficiari della agevolazione
sono tenuti a:
    impegnarsi  personalmente in modo fattivo nella realizzazione del
loro   progetto  in  vista  della  costituzione  della  societa'  sul
territorio nazionale;
    assumere  le  disposizioni piu' adeguate in materia di tutela dei
diritti  di  proprieta'  intellettuale:  in  particolare  mantenere i
brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario,
informare tempestivamente il M.I.U.R. delle proprie intenzioni;
    partecipare  a  manifestazioni a richiesta del M.I.U.R. e fornire
allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre
anni  seguenti  la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni
annuali, al fine di permetterne la valutazione;
    indirizzare,  in  caso di abbandono del progetto, una informativa
motivata  al  M.I.U.R. in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare
al sostegno finanziario ottenuto.
  La  durata del progetto potra' essere maggiorata di dodici mesi per
compensare  eventuali  slittamenti  temporali  nell'esecuzione  delle
attivita' poste in essere dal contratto.