Art. 4.
  1.   Per   la  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata   «Erice»,  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione  e fino a tre anni a partire
dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti
a  titolo  transitorio  nell'albo sopracitato, i vigneti in cui siano
presenti  viti  di  vitigni  diversi  da  quelli indicati nell'art. 2
dell'unito  disciplinare di produzione, purche' la presenza, in detti
vigneti,  di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non
risulti  essere  superiore al 20% del totale della base ampelografica
prevista per la produzione dei citati vini.
  2.  La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del regolamento
comunitario  n.  1493/99,  all. 8, lettera e), alle tipologie di vini
che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.
  3.  Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui
al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora  i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a  detti  vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare la loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente  ufficio  dell'Assessorato  regionale  all'agricoltura, ai
fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'.