Art. 4. 1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo sopracitato, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, purche' la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica prevista per la produzione dei citati vini. 2. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del regolamento comunitario n. 1493/99, all. 8, lettera e), alle tipologie di vini che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%. 3. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'.