Art. 2. 1. Resta ferma l'esclusiva potesta' del Ministro sugli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare attraverso decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono a nomine, incarichi od alla promozione di ispezioni ed inchieste. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 30 luglio 2004 Il Ministro: Calderoli Registrato alla Corte di conti il 6 agosto 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 37