Art. 2.

  1.  Resta  ferma  l'esclusiva potesta' del Ministro sugli atti ed i
provvedimenti  da  sottoporre  alla  deliberazione  del Consiglio dei
Ministri  o  comunque  da  emanare  attraverso decreto del Presidente
della  Repubblica  o  che  abbiano contenuto normativo e gli atti che
ineriscono  a  nomine,  incarichi  od alla promozione di ispezioni ed
inchieste.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
    Roma, 30 luglio 2004
                                               Il Ministro: Calderoli

Registrato alla Corte di conti il 6 agosto 2004

Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 9, foglio n. 37