Art. 3. Nella selezione e nel finanziamento dei progetti le amministrazioni dovranno assicurare, ai sensi dell'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), il sostegno prioritario, a parita' di merito scientifico, ai progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.