Art. 3.
  Nella selezione e nel finanziamento dei progetti le amministrazioni
dovranno  assicurare,  ai  sensi dell'art. 56 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289  (legge  finanziaria 2003), il sostegno prioritario, a
parita' di merito scientifico, ai progetti presentati da soggetti che
abbiano  ottenuto,  negli  anni  precedenti,  un eccellente risultato
nell'utilizzo  e  nella  capacita' di spesa delle risorse comunitarie
assegnate  e  delle  risorse  finanziarie  provenienti  dai programmi
quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.