IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel
testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n.
271, che prevede, per i lavoratori che siano stati esposti
all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero
periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;
Visto l'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come
modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, recante benefici previdenziali ai lavoratori esposti
all'amianto, che modifica la disciplina dettata dalla citata legge n.
257 del 1992;
Considerato che il citato art. 47, superando la preclusione
presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non
coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio
consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione
all'amianto ai fini pensionistici, fissando un termine di decadenza
per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della
certificazione di esposizione all'amianto;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 47 del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, che demanda ad un decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di
attuazione;
Visto, inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, recante ulteriori disposizioni in materia di benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;
Ritenuta l'opportunita' di delineare un efficace raccordo tra le
citate disposizioni, ai fini della razionale operativita' delle
modalita' di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli
enti previdenziali che erogano le prestazioni e dell'istituto
assicuratore cui spetta la competenza in materia di rilascio della
certificazione attestante l'esposizione qualificata all'amianto;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati
esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti
all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici
previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e
con le modalita' stabilite dal presente decreto.
2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi
lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL,
che abbiano gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto
al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si
applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando,
qualora non abbiano gia' provveduto, l'obbligo di presentazione della
domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di
decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.