Art. 2.
             Determinazione del beneficio pensionistico
                      e criteri di accertamento
  1.  Per  i  lavoratori  di  cui all'art. 1, comma 1, che sono stati
occupati,  per  un  periodo  non inferiore a dieci anni, in attivita'
lavorative  comportanti  esposizione  all'amianto,  in concentrazione
media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto
ore  al  giorno,  e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista
dai  contratti  collettivi  nazionali  di lavoro, l'intero periodo di
esposizione  all'amianto  e'  moltiplicato,  unicamente ai fini della
determinazione  dell'importo  della prestazione pensionistica, per il
coefficiente di 1,25.
  2.  Per attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto si
intendono le seguenti:
    a) coltivazione,    estrazione    o   trattamento   di   minerali
amiantiferi;
    b) produzione di manufatti contenenti amianto;
    c)   fornitura   a   misura,   preparazione,   posa  in  opera  o
installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
    d) coibentazione  con  amianto,  decoibentazione  o  bonifica  da
amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
    e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di
strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
    f) movimentazione,  manipolazione  ed  utilizzo  di  amianto o di
manufatti  contenenti  amianto;  distruzione,  sagomatura e taglio di
manufatti contenenti amianto;
    g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti
contenenti amianto.
  3.  Per  periodo  di esposizione si intende il periodo di attivita'
effettivamente svolta.