Art. 2.
Determinazione del beneficio pensionistico
e criteri di accertamento
1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che sono stati
occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attivita'
lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione
media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto
ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l'intero periodo di
esposizione all'amianto e' moltiplicato, unicamente ai fini della
determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il
coefficiente di 1,25.
2. Per attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto si
intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali
amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o
installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da
amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di
strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di
manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di
manufatti contenenti amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti
contenenti amianto.
3. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attivita'
effettivamente svolta.