Art. 3.
                              Procedura
  1.  La  sussistenza  e  la durata dell'esposizione all'amianto sono
accertate e certificate dall'INAIL.
  2.  La  domanda  di  certificazione  dell'esposizione  all'amianto,
predisposta  secondo  lo  schema  di  cui all'allegato 1, deve essere
presentata  alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  a  pena  di decadenza dal diritto ai
benefici  pensionistici  di  cui  all'art.  2,  comma  1. Per data di
presentazione  della  domanda  si intende la data di arrivo alla sede
INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata.
I  lavoratori  di  cui all'art. 1, comma 1, che hanno gia' presentato
domanda  di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del
2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.
  3.   L'avvio   del   procedimento  di  accertamento  dell'INAIL  e'
subordinato  alla presentazione, da parte del lavoratore interessato,
del  curriculum  lavorativo,  predisposto  secondo  lo  schema di cui
all'allegato  2,  rilasciato  dal datore di lavoro, dal quale risulti
l'adibizione,  in  modo  diretto  ed abituale, ad una delle attivita'
lavorative   di   cui  al  medesimo  art.  2,  comma  2,  comportanti
l'esposizione all'amianto.
  4.  Le  controversie  relative  al  rilascio  ed  al  contenuto dei
curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.
  5.  Nel  caso  di  aziende  cessate o fallite, qualora il datore di
lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma
3  e'  rilasciato  dalla  direzione  provinciale  del  lavoro, previe
apposite indagini.
  6.  Ai  fini  dell'accertamento  dell'esposizione  all'amianto,  il
datore  di  lavoro e' tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i
documenti    ritenuti   utili   dall'Istituto   stesso.   Nel   corso
dell'accertamento,  l'INAIL  esegue  i  sopralluoghi  ed effettua gli
incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi
di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda
e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi
applicati nell'azienda stessa.
  7.  Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati
delle   indagini  mirate  di  igiene  industriale,  di  quelli  della
letteratura  scientifica,  delle informazioni tecniche, ricavabili da
situazioni  di  lavoro  con caratteristiche analoghe, nonche' di ogni
altra  documentazione  e  conoscenza  utile  a  formulare un giudizio
sull'esposizione   all'amianto  fondato  su  criteri  di  ragionevole
verosimiglianza.
  8.   La   certificazione   della   sussistenza   e   della   durata
dell'esposizione  all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro
un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.
  9.  Per  i  lavoratori  di  cui  all'art.  1, comma 2, continuano a
trovare  applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione
all'amianto  seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo
restando,  per  coloro i quali non abbiano gia' provveduto, l'obbligo
di  presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di
180  giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  10.  Il  lavoratore  in  possesso  della  certificazione rilasciata
dall'INAIL  presenta  domanda  di  pensione all'ente previdenziale di
appartenenza  che  provvede  a liquidare il trattamento pensionistico
con i benefici di cui al presente decreto.