Art. 3.
Procedura
1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono
accertate e certificate dall'INAIL.
2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto,
predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere
presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai
benefici pensionistici di cui all'art. 2, comma 1. Per data di
presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede
INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata.
I lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che hanno gia' presentato
domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del
2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.
3. L'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL e'
subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato,
del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui
all'allegato 2, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti
l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attivita'
lavorative di cui al medesimo art. 2, comma 2, comportanti
l'esposizione all'amianto.
4. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei
curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.
5. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di
lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma
3 e' rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe
apposite indagini.
6. Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il
datore di lavoro e' tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i
documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso
dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli
incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi
di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda
e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi
applicati nell'azienda stessa.
7. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati
delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della
letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da
situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonche' di ogni
altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio
sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole
verosimiglianza.
8. La certificazione della sussistenza e della durata
dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro
un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.
9. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, continuano a
trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione
all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo
restando, per coloro i quali non abbiano gia' provveduto, l'obbligo
di presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di
180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata
dall'INAIL presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di
appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico
con i benefici di cui al presente decreto.