Art. 4.
                         Disposizioni finali
  1. L'anzianita' complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita
con    l'attribuzione    dei    benefici    previdenziali   derivanti
dall'esposizione all'amianto, non puo' comunque risultare superiore a
quaranta  anni,  ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai
regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.
  2.   Ai   soggetti   destinatari   di  benefici  previdenziali  che
comportino,   rispetto   ai  regimi  pensionistici  di  appartenenza,
l'anticipazione   dell'accesso   al  pensionamento  ovvero  l'aumento
dell'anzianita'  contributiva  e'  data  facolta'  di  optare  tra  i
predetti  benefici  e  quelli previsti per l'esposizione all'amianto.
L'opzione  e' esercitata al momento della presentazione della domanda
di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 ottobre 2004
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                             Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 282