Art. 4.
Disposizioni finali
1. L'anzianita' complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita
con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti
dall'esposizione all'amianto, non puo' comunque risultare superiore a
quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai
regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.
2. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che
comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza,
l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento
dell'anzianita' contributiva e' data facolta' di optare tra i
predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto.
L'opzione e' esercitata al momento della presentazione della domanda
di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 282