IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro per le finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale; Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera a), della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato il nuovo ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di Euro 233 per mille litri di benzina e di Euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio; Visto il decreto del 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2003, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2004, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni; Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel contempo, sopprime il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero delle finanze; Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 214 del 14 settembre 2004, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilita', ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo; Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attivita' degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) non ha formulato osservazioni sull'entita' dei valori medi dei prezzi indicati nella suddette deliberazioni relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel comma 2 dell'art. 2 della legge n. 762 del 1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b), della medesima legge; Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2005; Ritenuto che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, e' opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in Euro 0,2330 al litro e in Euro 0,05 al litro per il gasolio e per il petrolio; Ritenuto di confermare l'aliquota del medesimo diritto speciale, indicata nel decreto ministeriale del 21 novembre 2003, per quanto concerne gli oli combustibili; Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione: 1) olio combustibile fluido (al q.le): a) superiore a 3° E Euro 2,40 5; b) fino a 5° E Euro 2,10 5; 2) olio semifluido denso (al q.le): a) da 5° fino a 7° E Euro 2,60 5; b) superiore a 7° E Euro 2,40 5; Decreta: Art. 1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive, viene stabilita in Euro 0,2330 al litro per la benzina ed Euro 0,05 al litro per il petrolio ed il gasolio.