IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che  il  decreto  del  Ministro  per le finanze, con il quale vengono
fissate,  ai  sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762,
le  misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati
nell'art.   2   della   medesima  legge,  introdotti  nel  territorio
extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale;
  Vista  la  legge  27 febbraio  2002,  n.  16,  di  conversione  del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3,
lettera  a),  della  citata  legge n. 762 del 1973, ha determinato il
nuovo  ammontare  massimo  del  diritto  speciale  applicabile  sulla
benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di
Euro 233  per mille litri di benzina e di Euro 155 per mille litri di
petrolio e di gasolio;
  Visto  il  decreto  del 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  281  del  3 dicembre  2003,  concernente le misure del
diritto speciale per l'anno 2004, sulla benzina, petrolio, gasolio ed
altri  generi,  istituito  nel territorio extradoganale di Livigno ai
sensi   della   legge   1° novembre   1973,   n.  762,  e  successive
modificazioni;
  Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
istituisce   il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e,  nel
contempo,  sopprime  il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministero delle finanze;
  Considerato  che il comune di Livigno, con deliberazione n. 214 del
14 settembre  2004,  divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione
di  immediata  eseguibilita',  ha  espresso,  fra l'altro, il proprio
parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato
art.  2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo
art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;
  Considerato  che  la  Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attivita'
degli   Uffici   provinciali   industria,   commercio  e  artigianato
(U.P.I.C.A.)  non  ha  formulato osservazioni sull'entita' dei valori
medi  dei  prezzi indicati nella suddette deliberazioni relativamente
agli  oli  combustibili  e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli
altri  generi indicati nel comma 2 dell'art. 2 della legge n. 762 del
1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3,
lettera b), della medesima legge;
  Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura
del  diritto  speciale  previsto  dall'art. 2 della legge 1° novembre
1973, n. 762, da valere per l'anno 2005;
  Ritenuto   che,   in   applicazione  delle  disposizioni  contenute
nell'art.  3,  comma  1-bis,  della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di
conversione  del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, e' opportuno
fissare  la  misura  del  diritto  speciale gravante sulla benzina in
Euro 0,2330  al litro e in Euro 0,05 al litro per il gasolio e per il
petrolio;
  Ritenuto  di  confermare  l'aliquota del medesimo diritto speciale,
indicata  nel  decreto  ministeriale del 21 novembre 2003, per quanto
concerne gli oli combustibili;
  Ritenuto  che,  per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti,
possono  essere  stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella
predetta deliberazione:

    1) olio combustibile fluido (al q.le):
      a) superiore a 3° E    Euro 2,40    5;
      b) fino a      5° E    Euro 2,10    5;
    2) olio semifluido denso (al q.le):
      a) da 5° fino a 7° E     Euro 2,60    5;
      b) superiore a  7° E     Euro 2,40    5;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  La  misura  del  diritto  speciale previsto dall'art. 2 della legge
1° novembre   1973,  n.  762,  con  le  modifiche  successive,  viene
stabilita  in  Euro 0,2330  al  litro  per la benzina ed Euro 0,05 al
litro per il petrolio ed il gasolio.