Art. 2.

    1.  Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  ai  sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
provvedera',  in  relazione  ai  chilometri  di  strade  trasferite a
seguito  della  nuova  definizione  della  rete stradale di interesse
nazionale,   alla   conseguente  rideterminazione  delle  risorse  da
attribuire   dallo   Stato   alle   regioni  interessate  secondo  le
percentuali  di  riparto stabilite nella tabella A annessa al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, sulla cui
base   sono   attualmente   determinati   i  valori  delle  spese  di
funzionamento   connesse   alla  manutenzione  ordinaria  della  rete
stradale e delle spese in conto capitale a carattere continuativo.
    2.  All'attribuzione  degli  eventuali  connessi beni strumentali
inerenti  alle  tratte stradali trasferite si provvede con i medesimi
criteri   e  modalita'  delineati  nel  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000.
    3.   La   determinazione  del  costo  chilometrico  e'  stabilito
dividendo  le  quote  di  spettanza  delle  singole regioni di cui al
precedente  comma  1,  per  le  rispettive  estese chilometriche come
determinate  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
21 febbraio  2000,  fermo  restando  che nel caso di trasferimento di
tratte  stradali tra diverse regioni si applica in ogni caso il costo
chilometrico,  calcolato come sopra, della regione che trasferisce il
tratto stradale.