Art. 2.
  Il  CEC  (Consorzio Europeo Certificazione) e' tenuto ad inviare al
Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico - ogni sei mesi, su
supporto  informatico,  l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi
della presente autorizzazione.