Art. 3.

Comunicazione  di  dati  personali  per  l'attuazione  del  Programma
                        statistico nazionale

  1.  Ciascun  ente o ufficio di statistica facente parte del Sistema
statistico  nazionale  e' tenuto a fornire ad altro ente o ufficio di
statistica  del  Sistema,  che  ne  faccia richiesta in ragione delle
necessita'  connesse  all'esecuzione  di  rilevazioni, elaborazioni e
studi progettuali compresi nel Programma statistico nazionale, i dati
personali, privi di dati identificativi:
    a) raccolti  dallo  stesso  ente  o  ufficio  di  statistica  per
finalita' statistiche;
    b) relativi  all'amministrazione o ente di appartenenza ovvero da
questi detenuti in ragione della propria attivita' istituzionale.
  2.  La  comunicazione  di  dati  di  cui  al presente articolo deve
avvenire nei limiti stabiliti nel Programma statistico nazionale.