IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio
2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza  del  sig.  Sorrentino  Marcelo  Pedro,  nato  il
26 gennaio 1969 a Cordoba (Argentina), cittadino italiano, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo
accademico   professionale   di  «Ingeniero  Quimico»  conseguito  in
Argentina  presso  la  ««Universidad  Tecnologica Nacional» di Buenos
Aires  (Argentina)  in  data 15 maggio 1998 e rilasciato il 28 aprile
1999  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e l'esercizio in Italia della
professione di «ingegnere»
  Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio
de Ingenieros Especialistas de Cordoba» dal 6 luglio 2004;
  Considerato  inoltre  che il sig. Sorrentino ha maturato esperienza
professionale  in  Argentina  dal  1999  al 2001, come documentato in
atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 14 settembre 2004 e del 19 ottobre 2004;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria espresso nella seduta del 19 ottobre 2004;
  Rilevato  che  l'istante  ha  richiesto l'iscrizione ai tre settori
(civile  ambientale, industriale e dell'informazione) della sezione A
dell'albo degli ingegneri e che la Conferenza di servizi nella seduta
del  19 ottobre  2004  ha espresso parere favorevole per l'iscrizione
nella   sezione   A   settore   industriale  e  parere  negativo  per
l'iscrizione   agli   altri  due  settori  in  quanto  la  formazione
accademico-professionale    posseduta    dal   richiedente   non   e'
assimilabile a quella richiesta per l'iscrizione in tali settori;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e'
in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al sig. Sorrentino Marcelo Pedro, nato il 26 gennaio 1969 a Cordoba
(Argentina),   cittadino   italiano,   e   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli  «ingegneri»  sezione  A  -  settore  industriale  e
l'esercizio della professione in Italia.