IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre 2003, 5 dicembre 2003,
6 maggio   2004   e   12  luglio  2004,  con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «Consorzio  di  ricerca per la filiera lattiero-caseria»,
con  decreto  13 giugno  2000  e' stata prorogata fino all'11 gennaio
2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  «Ragusano», allo schema tipo di
controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale del 26 maggio 2004,
protocollo n. 63523;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Ragusano»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 13 giugno 2000;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo di controllo «Consorzio
di  ricerca  per  la  filiera  lattiero-caseria», con sede in Ragusa,
viale  Europa  n.  245,  con  decreto 13 giugno 2000, ad effettuare i
controlli   sulla   denominazione   di  origine  protetta  «Ragusano»
registrata  con  il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del
1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre
2003,   5 dicembre   2003,   6 maggio   2004  e  12 luglio  2004,  e'
ulteriormente   prorogata   di   centoventi   giorni   a   far   data
dall'11 gennaio 2005.