Art. 2.

  Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui
all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al
rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto
9 gennaio 2001.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 dicembre 2004
                                         Il direttore generale: Abate