Art. 4. Assegnazione di capacita' di trasporto in ottemperanza ad accordi internazionali 1. Il GRTN assegna per l'anno 2005 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Citta' del Vaticano capacita' di trasporto, nella misura massima di cui alle note ministeriali 20 ottobre 2000 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, sulle frontiere della frontiera nord-ovest, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sottesa alle relative bande, come determinate dal medesimo GRTN sulla base delle richieste di tali Stati e, comunque, nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato. 2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacita' di trasporto di cui al comma 1 puo' essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui ciascuna banda e' stata assegnata. Il GRTN verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro delle attivita' produttive e all'Autorita' le eventuali violazioni anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni. 3. Il GRTN assegna per l'anno 2005 alla Edison S.p.a. la capacita' di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 32 MW per la quantita' di energia relativa all'anno 2005 e verifica, in accordo con la societa' interessata, la possibilita' di rientro graduale dell'energia avente titolo non transitata negli anni precedenti in misura pari a 8 MW.