Art. 3.
Audizioni  periodiche: convocazione, ordine del giorno partecipanti e
                              resoconto
  1.  Al fine di acquisire informazioni ed opinioni nell'ambito delle
materie  e  dei  settori  di  propria competenza, l'Autorita' convoca
audizioni  periodiche delle associazioni e dei soggetti. Le audizioni
sono  convocate  almeno  una  volta  all'anno,  in  forma congiunta o
separata, e si tengono in forma pubblica.
  2.  L'Autorita'  definisce  l'ordine  del  giorno  delle  audizioni
periodiche,  tenuto conto anche di proposte e di esigenze manifestate
dalle associazioni e dai soggetti.
  3.  Alle  audizioni  periodiche  partecipano i rappresentanti delle
associazioni  nonche' i soggetti che l'Autorita' ritiene di ascoltare
e  consultare  in  base  alla  rilevanza dell'interesse rappresentato
rispetto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
  4.  L'Autorita'  provvede  a rendere manifesto lo svolgimento delle
audizioni  periodiche a coloro che desiderano assistervi pubblicando,
anche  nell'avviso  di  convocazione, i termini e le modalita' per la
relativa richiesta.
  5.  L'avviso  di  convocazione di audizione periodica e' pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana e sul sito web
dell'Autorita'  con  almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla
data   fissata   per  l'audizione  medesima  e  riporta  le  seguenti
indicazioni:
    a) ordine del giorno;
    b) luogo, data e ora dell'audizione;
    c) fac-simile  per  la  richiesta  di  partecipazione da parte di
associazioni e soggetti;
    d) termini   di   scadenza   per   inoltrare   la   richiesta  di
partecipazione;
    e)  termini  e  modalita'  di  consultazione della documentazione
eventualmente   predisposta  dall'Autorita'  e  di  presentazione  di
osservazioni e di memorie da parte dei partecipanti;
    f) data  di pubblicazione sul sito web dell'Autorita' dell'elenco
delle   associazioni   e   dei   soggetti   ammessi   a   partecipare
all'audizione;
    g) termini e modalita' per chiedere di assistere all'audizione ai
sensi del comma 4 del presente articolo;
    h) nome     del    responsabile    della    struttura    deputata
all'organizzazione.
  6.  L'Autorita' pubblica sul proprio sito web il resoconto sommario
delle audizioni periodiche.
  7.  Per  l'organizzazione delle audizioni periodiche l'Autorita' si
avvale  del  Segretariato  generale  -  Servizio  relazioni esterne e
rapporti con la stampa.