Art. 4. Partecipazione alle audizioni periodiche 1. Le associazioni che intendono partecipare all'audizione periodica comunicano all'Autorita', nei termini previsti dalla convocazione, i nominativi dei partecipanti. 2. I soggetti che intendono partecipare all'audizione periodica comunicano all'Autorita', nei termini previsti dalla convocazione, gli interessi, pubblici o privati, collettivi o diffusi, rappresentati o tutelati, indicati nello statuto, e la loro rilevanza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno dell'audizione, nonche' i nominativi dei partecipanti e l'eventuale inclusione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni. 3. L'Autorita' pubblica sul proprio sito web, nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione, l'elenco degli ammessi a partecipare all'audizione periodica. L'eventuale esclusione e' motivata ed e' comunicata direttamente agli interessati negli stessi termini. 4. I soggetti non ammessi a partecipare all'audizione periodica possono comunque presentare osservazioni e memorie, delle quali l'Autorita' puo' eventualmente tener conto, entro i medesimi termini di cui all'art. 3, comma 5, lettera e).