Art. 4.
              Partecipazione alle audizioni periodiche
  1.   Le   associazioni   che  intendono  partecipare  all'audizione
periodica   comunicano  all'Autorita',  nei  termini  previsti  dalla
convocazione, i nominativi dei partecipanti.
  2.  I  soggetti  che  intendono partecipare all'audizione periodica
comunicano  all'Autorita',  nei  termini previsti dalla convocazione,
gli   interessi,   pubblici   o   privati,   collettivi   o  diffusi,
rappresentati o tutelati, indicati nello statuto, e la loro rilevanza
rispetto agli argomenti all'ordine del giorno dell'audizione, nonche'
i  nominativi  dei  partecipanti  e  l'eventuale inclusione in albi o
elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni.
  3. L'Autorita' pubblica sul proprio sito web, nei termini stabiliti
nell'avviso  di  convocazione,  l'elenco  degli ammessi a partecipare
all'audizione  periodica.  L'eventuale  esclusione  e' motivata ed e'
comunicata direttamente agli interessati negli stessi termini.
  4.  I  soggetti  non  ammessi a partecipare all'audizione periodica
possono  comunque  presentare  osservazioni  e  memorie,  delle quali
l'Autorita'  puo' eventualmente tener conto, entro i medesimi termini
di cui all'art. 3, comma 5, lettera e).