Art. 6. Rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti finali e dei consumatori 1. L'Autorita' effettua rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti finali e dei consumatori nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica e delle altre materie di competenza. 2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono effettuate, tra l'altro, mediante: a) ricerche e studi che utilizzano metodi scientifici d'indagine; b) l'elaborazione dei dati, in possesso dell'Autorita' o dalla medesima acquisiti, relativi alla qualita' dei servizi ed all'attivita' di monitoraggio delle segnalazioni e di altre istanze; 3. L'Autorita', su proposta del coordinatore dei servizi, stabilisce periodicamente i mercati/servizi, nell'ambito delle comunicazioni elettroniche e delle altre materie di competenza, su cui effettuare le rilevazioni di cui al comma 1. Le rilevazioni sono realizzate direttamente o in collaborazione con istituti specializzati. I risultati delle rilevazioni sono pubblicati, anche comparativamente, sul sito web dell'Autorita' e presentati nelle audizioni periodiche.