Art. 6.
Rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti finali e dei consumatori
  1.  L'Autorita'  effettua  rilevazioni  sulla  soddisfazione  degli
utenti   finali   e   dei  consumatori  nell'ambito  dei  servizi  di
comunicazione elettronica e delle altre materie di competenza.
  2.  Le  rilevazioni di cui al comma 1 sono effettuate, tra l'altro,
mediante:
    a) ricerche e studi che utilizzano metodi scientifici d'indagine;
    b) l'elaborazione  dei  dati,  in possesso dell'Autorita' o dalla
medesima   acquisiti,   relativi   alla   qualita'   dei  servizi  ed
all'attivita' di monitoraggio delle segnalazioni e di altre istanze;
  3.   L'Autorita',   su   proposta  del  coordinatore  dei  servizi,
stabilisce   periodicamente   i  mercati/servizi,  nell'ambito  delle
comunicazioni  elettroniche  e  delle altre materie di competenza, su
cui  effettuare le rilevazioni di cui al comma 1. Le rilevazioni sono
realizzate    direttamente   o   in   collaborazione   con   istituti
specializzati.  I  risultati delle rilevazioni sono pubblicati, anche
comparativamente,  sul  sito  web  dell'Autorita'  e presentati nelle
audizioni periodiche.