Art. 7.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  L'Autorita'  convoca la prima audizione periodica entro un anno
dalla  data  di  pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.   L'Autorita',   su   proposta   del  coordinatore  dei  servizi
identifica,  entro  centottanta  giorni  dalla  data di pubblicazione
della  presente  delibera  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  i  mercati/servizi  e gli obiettivi specifici per la prima
rilevazione  di cui all'art. 6, comma 1. A tale fine, il coordinatore
dei  servizi,  ai  sensi  dell'art.  24  del  regolamento concernente
l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Autorita'  di  cui  alla
delibera 316/02/CONS, d'intesa con i direttori dei dipartimenti e dei
servizi  interessati,  istituisce,  con  propria  determinazione,  un
apposito  gruppo di lavoro, che cura in particolare l'organizzazione,
la  raccolta,  il monitoraggio e la presentazione dei risultati delle
rilevazioni.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  nel  Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e'
resa disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it

    Roma, 9 dicembre 2004

                                                 Il presidente: Cheli