Art. 7. Disposizioni transitorie e finali 1. L'Autorita' convoca la prima audizione periodica entro un anno dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'Autorita', su proposta del coordinatore dei servizi identifica, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i mercati/servizi e gli obiettivi specifici per la prima rilevazione di cui all'art. 6, comma 1. A tale fine, il coordinatore dei servizi, ai sensi dell'art. 24 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' di cui alla delibera 316/02/CONS, d'intesa con i direttori dei dipartimenti e dei servizi interessati, istituisce, con propria determinazione, un apposito gruppo di lavoro, che cura in particolare l'organizzazione, la raccolta, il monitoraggio e la presentazione dei risultati delle rilevazioni. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' resa disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it Roma, 9 dicembre 2004 Il presidente: Cheli