IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato per la pesca e l'acquacoltura

  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio 2004, n. 153, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del 23 giugno 2004 in materia di
pesca marittima;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio 2004, n. 154, recante la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639,
e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 maggio  2004,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  124 del 28 maggio 2004, concernente il Piano
nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 luglio  2004,  pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   170   del  22 luglio  2004,  recante  gli
«Interventi,  per  l'anno  2004, del Piano triennale 2004-2006 per la
protezione  delle  risorse  acquatiche,  nell'ambito  di  politiche a
sostegno della pesca responsabile»;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  4 maggio 2001, recante «Disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi»;
  Considerata  la  tradizione  nazionale di consumare prodotti ittici
freschi  in  occasioni  di  particolari  e solenni festivita' per cui
occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati ittici;
  Considerato  che  il  recente  reiterarsi di condizioni meteomarine
avverse   durante   l'attuale   stagione   ha   notevolmente  ridotto
l'attivita' in mare e, di conseguenza, lo sforzo di pesca;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3 gennaio 2002, recante la delega di
attribuzioni  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.   E'   consentito,   facoltativamente   e  per  singola  impresa
l'esercizio della pesca nei giorni 8 dicembre 2004 e 6 gennaio 2005.
  2.   Le   imprese  hanno  l'obbligo  di  segnalare  alle  autorita'
marittime,  entro  il  7  dicembre  2004,  la  volonta'  di  svolgere
l'attivita'  di pesca in una delle giornate o in entrambe le giornate
di cui al comma 1.
  3.  Al  fine  di  assicurare  un  corretto  equilibrio  tra risorse
disponibili  e  catture  in  mare, le imprese di pesca sono tenute ad
indicare al momento della richiesta di uscita nei giorni indicati, le
giornate di recupero da effettuarsi entro il 28 febbraio 2005.