Art. 2. 1. Il disposto dell'art. 1 e' esteso anche alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, sempreche', in relazione alle risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione siano interessati all'esercizio dell'attivita' di prelievo, in deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 2004 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora