Art. 2.

  1. Il disposto dell'art. 1 e' esteso anche alle imprese dedite alla
cattura  dei molluschi bivalvi, sempreche', in relazione alle risorse
disponibili,   i  singoli  Consorzi  di  gestione  siano  interessati
all'esercizio dell'attivita' di prelievo, in deroga alle disposizioni
dell'art.  5  del  decreto  ministeriale  22 dicembre 2000, citato in
premessa.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 dicembre 2004
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                             Scarpa Bonazza Buora