IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato per la pesca e l'acquacoltura

  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio 2004, ne 153, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del 23 giugno 2004 in materia di
pesca marittima;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio 2004, n. 154, recante la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e
successive modifiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 maggio  2004,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  124 del 28 maggio 2004, concernente il Piano
nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 luglio  2004,  pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   170   del  22 luglio  2004,  recante  gli
«interventi,  per  l'anno  2004, del Piano triennale 2004-2006 per la
protezione  delle  risorse  acquatiche,  nell'ambito  di  politiche a
sostegno della pesca responsabile»;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  4 maggio 2001, recante «disciplina
della pesca del molluschi bivalvi»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  dicembre  2004,  in  corso  di
pubblicazione  concernente  l'esercizio dell'attivita' nelle giornate
festive dell'8 dicembre 2004 e 6 gennaio 2005;
  Considerata  l'opportunita'  di assicurare un adeguato rifornimento
per  soddisfare  l'aumento  di  richiesta  dei  prodotti  del mare in
occasione delle solenni festivita' natalizie;
  Considerato  che lo sforzo di pesca negli ultimi tempi e' risultato
notevolmente ridotto a causa delle avverse condizioni meteomarine;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3 gennaio 2002, recante la delega di
attribuzioni  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   E'   consentito,   facoltativamente  e  per  singola  impresa,
l'esercizio  della  pesca  anche per domenica 19 dicembre 2004, dalle
ore 6 alle ore 24.
  2.   Le   imprese  hanno  l'obbligo  di  segnalare  alle  autorita'
marittime,  entro  il  giorno  precedente,  la  volonta'  di svolgere
l'attivita' di pesca nella suddetta giornata.
  3.  Al  fine  di  assicurare  un  corretto  equilibrio  tra risorse
disponibili  e  catture  in  mare, le imprese di pesca sono tenute ad
indicare  al momento della richiesta di uscita nel giorno suindicato,
la giornata di recupero da effettuarsi entro il 28 febbraio 2005.