Art. 2.
  1. Il disposto dell'art. 1 e' esteso anche alle imprese dedite alla
cattura  dei molluschi bivalvi, sempreche', in relazione alle risorse
disponibili,   i  singoli  Consorzi  di  gestione  siano  interessati
all'esercizio dell'attivita' di prelievo, in deroga alle disposizioni
dell'art.  5  del  decreto  ministeriale  22 dicembre 2000, citato in
premessa.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 dicembre 2004
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                             Scarpa Bonazza Buora