Art. 2. 1. Il disposto dell'art. 1 e' esteso anche alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, sempreche', in relazione alle risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione siano interessati all'esercizio dell'attivita' di prelievo, in deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2004 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora