Art. 2. Flussi di ingresso della Banca dati 1. La trasmissione dei dati e' riferita ai movimenti di entrata ed uscita delle confezioni medicinali da parte dei soggetti di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Tutte le trasmissioni dei dati tra i soggetti di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni e la Banca dati centrale devono avvenire in modalita' sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica.