Art. 2.
                 Flussi di ingresso della Banca dati

  1.  La trasmissione dei dati e' riferita ai movimenti di entrata ed
uscita  delle  confezioni  medicinali  da  parte  dei soggetti di cui
all'art.  5-bis  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  Tutte  le  trasmissioni dei dati tra i soggetti di cui all'art.
5-bis  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive
modificazioni  ed  integrazioni  e  la  Banca  dati  centrale  devono
avvenire  in  modalita'  sicura  e con l'utilizzo di firma digitale o
elettronica.