Art. 3. Raccolta e trasmissione dei dati alla Banca dati centrale 1. A ciascuno dei soggetti di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni, verra' assegnato dal Ministero della salute un identificativo univoco, eventualmente distinto per ciascuna sede territoriale del soggetto stesso. Tale elenco sara' pubblicato sul sito internet del Ministero della salute. Qualora un soggetto interessato, pur avendone diritto, non fosse contemplato nell'elenco, potra' fare richiesta di inserimento mediante domanda da presentare secondo le modalita' pubblicate sul sito internet del Ministero della salute. 2. Tutti i soggetti di cui al precedente comma devono attenersi alle specifiche di raccolta, registrazione e trasmissione alla Banca dati centrale delle informazioni riguardanti: a) numero identificativo della confezione riportato sul bollino in codice a barre tipo 39; b) numero progressivo della singola confezione riportato sul bollino in codice a barre tipo 2/5; c) numero identificativo del mittente e numero identificativo del destinatario, nell'ambito dei soggetti autorizzati, cosi' come riportato nel disciplinare allegato al presente decreto. 3. I produttori devono altresi' trasmettere alla banca dati centrale il lotto di produzione e la data di scadenza per ciascuna confezione di prodotto medicinale. 4. I produttori, depositari e grossisti dei prodotti medicinali che forniscono le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico, devono altresi' comunicare alla banca dati centrale il valore di fornitura per categoria terapeutica omogenea dei medicinali e inoltre il numero di Defined Daily Doses (DDD) fornite.