Art. 3.
      Raccolta e trasmissione dei dati alla Banca dati centrale

  1.  A  ciascuno  dei  soggetti  di  cui  all'art. 5-bis del decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed
integrazioni,   verra'   assegnato  dal  Ministero  della  salute  un
identificativo  univoco,  eventualmente  distinto  per  ciascuna sede
territoriale  del  soggetto  stesso. Tale elenco sara' pubblicato sul
sito  internet  del  Ministero  della  salute.  Qualora  un  soggetto
interessato, pur avendone diritto, non fosse contemplato nell'elenco,
potra'  fare  richiesta di inserimento mediante domanda da presentare
secondo le modalita' pubblicate sul sito internet del Ministero della
salute.
  2.  Tutti  i  soggetti  di cui al precedente comma devono attenersi
alle  specifiche di raccolta, registrazione e trasmissione alla Banca
dati centrale delle informazioni riguardanti:
    a) numero  identificativo  della confezione riportato sul bollino
in codice a barre tipo 39;
    b) numero  progressivo  della  singola  confezione  riportato sul
bollino in codice a barre tipo 2/5;
    c) numero identificativo del mittente e numero identificativo del
destinatario, nell'ambito dei soggetti autorizzati,
cosi' come riportato nel disciplinare allegato al presente decreto.
  3.  I  produttori  devono  altresi'  trasmettere  alla  banca  dati
centrale  il  lotto  di produzione e la data di scadenza per ciascuna
confezione di prodotto medicinale.
  4. I produttori, depositari e grossisti dei prodotti medicinali che
forniscono  le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale o
private   accreditate,   con  esclusione  delle  farmacie  aperte  al
pubblico,  devono  altresi'  comunicare  alla  banca dati centrale il
valore di fornitura per categoria terapeutica omogenea dei medicinali
e inoltre il numero di Defined Daily Doses (DDD) fornite.