Art. 4. Flussi di uscita della Banca dati 1. Il Ministero della salute - Dipartimento della qualita' - Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema ha completo accesso alla banca dati per elaborazioni finalizzate al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. 2. I dati memorizzati presso la banca dati centrale possono essere messi a disposizione dei soggetti autorizzati dalla medesima Agenzia a collegarsi alla banca dati medesima, per l'acquisizione dei dati stessi. 3. I criteri di ammissibilita' all'accesso ai dati saranno improntati alla volonta' di rafforzare ed amplificare le misure di contrasto delle possibili frodi in danno della salute pubblica, del Servizio sanitario nazionale e dell'erario. Sono, quindi, autorizzate, immediatamente le regioni e le aziende sanitarie locali anche per permettere di monitorare, in tempo reale, i consumi farmaceutici locali e per altre proprie procedure interne. 4. Sono previsti diversi livelli di accesso, in funzione delle necessita' di rispetto della privacy e della necessaria garanzia di riservatezza dei dati comunicati dai vari soggetti della catena produttiva e distributiva. 5. E' consentito agli organi di pubblica sicurezza, compresa la Guardia di finanza, l'impiego della banca dati centrale per i compiti istituzionali di prevenzione e repressione delle attivita' illegali.