Art. 4.
                  Flussi di uscita della Banca dati

  1.  Il  Ministero  della  salute  -  Dipartimento  della qualita' -
Direzione   generale  della  programmazione  sanitaria,  dei  livelli
essenziali  di assistenza e dei principi etici di sistema ha completo
accesso  alla banca dati per elaborazioni finalizzate al monitoraggio
dei livelli essenziali di assistenza.
  2.  I dati memorizzati presso la banca dati centrale possono essere
messi  a disposizione dei soggetti autorizzati dalla medesima Agenzia
a  collegarsi  alla  banca dati medesima, per l'acquisizione dei dati
stessi.
  3.   I  criteri  di  ammissibilita'  all'accesso  ai  dati  saranno
improntati  alla  volonta'  di rafforzare ed amplificare le misure di
contrasto  delle  possibili frodi in danno della salute pubblica, del
Servizio   sanitario   nazionale   e   dell'erario.   Sono,   quindi,
autorizzate,  immediatamente le regioni e le aziende sanitarie locali
anche  per  permettere  di  monitorare,  in  tempo  reale,  i consumi
farmaceutici locali e per altre proprie procedure interne.
  4.  Sono  previsti  diversi  livelli  di accesso, in funzione delle
necessita'  di  rispetto della privacy e della necessaria garanzia di
riservatezza  dei  dati  comunicati  dai  vari  soggetti della catena
produttiva e distributiva.
  5.  E'  consentito  agli  organi di pubblica sicurezza, compresa la
Guardia di finanza, l'impiego della banca dati centrale per i compiti
istituzionali di prevenzione e repressione delle attivita' illegali.