Art. 5. Collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' tenuto a trasmettere al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i dati di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2001, oltre all'informazione che individua lo stabilimento di consegna dei bollini. 2. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' tenuto a trasmettere alla banca dati le informazioni relative ai bollini forniti ai produttori secondo le modalita' riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto.