Art. 5.
    Collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

  1.   L'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  e'  tenuto  a
trasmettere  al  Ministero  della salute, entro sessanta giorni dalla
data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto,
i  dati di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della salute del 2
agosto  2001, oltre all'informazione che individua lo stabilimento di
consegna dei bollini.
  2.   L'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  e'  tenuto  a
trasmettere  alla  banca  dati  le  informazioni  relative ai bollini
forniti ai produttori secondo le modalita' riportate nel disciplinare
tecnico allegato al presente decreto.