Art. 6.
                      Disposizioni transitorie

  1.   In   fase   di   prima   attuazione   del   presente  decreto,
l'alimentazione   della  banca  dati  sara'  limitata  a  produttori,
depositari  e  grossisti per i soli movimenti in uscita di confezioni
di prodotti medicinali.
  2.  In  fase  di  prima  attuazione  del  presente decreto e previa
autorizzazione  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  e del Ministero
della   salute   e'   ammessa   l'omissione   dell'invio  del  numero
identificativo delle singole confezioni.
  3.  In  fase di prima attuazione del presente decreto, il flusso di
alimentazione  per  il sistema OsMEd - Osservatorio sull'utilizzo dei
prodotti  medicinali,  di  cui  all'art.  68,  comma  9,  della legge
23 dicembre  1998, n. 448, riferito ai dati di vendita dei medicinali
dispensati  con onere a carico del Servizio sanitario nazionale dalle
farmacie   pubbliche   e   private  sara'  integrato  con  il  numero
progressivo  della singola confezione riportato sul bollino in codice
a barre tipo 2/5.
  3.  A  decorrere  dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del
presente  decreto,  i  soggetti  di cui all'art. 3, comma 1, dovranno
attenersi   alle   disposizioni   del   presente   articolo  ed  alle
disposizioni  riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente
decreto.