Art. 6. Disposizioni transitorie 1. In fase di prima attuazione del presente decreto, l'alimentazione della banca dati sara' limitata a produttori, depositari e grossisti per i soli movimenti in uscita di confezioni di prodotti medicinali. 2. In fase di prima attuazione del presente decreto e previa autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco e del Ministero della salute e' ammessa l'omissione dell'invio del numero identificativo delle singole confezioni. 3. In fase di prima attuazione del presente decreto, il flusso di alimentazione per il sistema OsMEd - Osservatorio sull'utilizzo dei prodotti medicinali, di cui all'art. 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riferito ai dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale dalle farmacie pubbliche e private sara' integrato con il numero progressivo della singola confezione riportato sul bollino in codice a barre tipo 2/5. 3. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, dovranno attenersi alle disposizioni del presente articolo ed alle disposizioni riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto.