Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilita' 1. All'articolo 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4-ter, e' abrogata la lettera d); b) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 settembre 2005.»; c) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente: «4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, decorre dal 1° ottobre 2005.». Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come modificato dalla presente legge: «Art. 59 (Procedure in corso). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilita' giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'art. 18, comma 2, del presente decreto. 3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilita' di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario e' autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che e' esaminata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonche' nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all'art. 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformita' alle disposizioni del presente decreto, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilita', il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme. 4-bis. Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai concessionari: a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dall'anno 2006; il numero delle rate e' individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono, altresi', definite le modalita' di restituzione; b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione. 4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999: a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'art. 17, comma 2; b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera a); c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze; d) abrogata; e) le informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono trasmesse con le modalita' e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c). 4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la comunicazione di inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 settembre 2005. 4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'art. 19, comma 3, decorre dal 1° ottobre 2005.».