Art. 3.
    Determinazione del valore della produzione netta delle banche
  e altri enti e societa' finanziari ai fini dell'imposta regionale
                     sulle attivita' produttive.
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  12 luglio  2004,  n.  168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «3.  Le  disposizioni  del  comma  2 si applicano a decorrere dal
periodo  d'imposta  successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.».
  2.  Agli oneri recati dal comma 1, pari a 371,5 milioni di euro per
l'anno  2004 e 65,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per
l'anno  2004,  con  quota  parte  delle  maggiori  entrate recate dal
presente   decreto   e,   per   l'anno  2005,  mediante  quota  parte
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del
decreto  legislativo  13 aprile 1999, n. 112, soppressa per lo stesso
anno 2005 in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2.
  3.   Ai  fini  della  determinazione  dell'aliquota  definitiva  di
compartecipazione  regionale  all'IVA di cui all'articolo 5, comma 3,
del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  e successive
modificazioni,  non  si  tiene  conto  degli  effetti  conseguenti al
differimento di cui al comma 1.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 12
          luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004,
          n.  191 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa
          pubblica), come modificato dalla presente legge:
          «Art.  2 (Disposizioni in materia fiscale). - 1. All'art. 1
          del  decreto-legge  24  settembre 2002, n. 209, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 22 novembre 2002, n. 265,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al  comma  2  sono  aggiunte, in fine, le seguenti
          parole:  «;  a  decorrere  dall'anno  2007,  se l'ammontare
          complessivo  delle  predette imposte sostitutive e ritenute
          da versare in ciascun anno e' inferiore all'imposta versata
          ai  sensi  del primo periodo del presente comma e del comma
          2-bis  per  il  quinto  anno precedente, la differenza puo'
          essere  computata,  in  tutto  o in parte, in compensazione
          delle  imposte  e  dei contributi ai sensi dell'art. 17 del
          decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il
          limite  previsto  dall'art.  34,  comma  1,  della legge 23
          dicembre  2000,  n.  388,  ovvero  ceduta a societa' o enti
          appartenenti  al gruppo con le modalita' previste dall'art.
          43-ter  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
          settembre 1973, n. 602;
                b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis.
          A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31
          dicembre  2004,  la  percentuale  indicata  nel  comma 2 e'
          aumentata  allo  0,30  per  cento;  per il medesimo periodo
          d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
          entro  il  30  novembre  2004, in misura pari allo 0,30 per
          cento  delle  riserve  del  bilancio  dell'esercizio per il
          quale  il termine di approvazione scade anteriormente al 12
          luglio 2004.".
              2. All'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
          n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate;
                b) al  comma  2,  le  parole: "i proventi di cui alle
          lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1", sono sostituite
          dalle  seguenti:  "i proventi di cui alle lettere d) e i) e
          b) del comma 1".
                3.  Le  disposizioni  del  comma  2  si  applicano  a
          decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a quello in
          corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
              4.  All'art. 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
          n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) il comma 2 e' abrogato;
                b) al  comma 5 le parole: "La disciplina prevista dai
          commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "La disciplina
          prevista dal comma 1".
              5.   Le  disposizioni  del  comma  4  hanno  effetto  a
          decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso  alla data di
          entrata  in  vigore del presente decreto. I soggetti di cui
          all'art. 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
          determinano  l'acconto  dell'IRES  dovuto  per  il  periodo
          d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata in vigore del
          presente decreto applicando l'aliquota del 25 per cento. Se
          il  termine  per il versamento del primo ovvero del secondo
          acconto  e'  scaduto  alla  data predetta, il conguaglio e'
          effettuato  in  occasione,  rispettivamente, del versamento
          della seconda rata ovvero del saldo.
                6.  Il secondo comma dell'art. 9 della legge 7 maggio
          1985,  n. 76, e' sostituito dal seguente: "Per le sigarette
          le  tabelle  di  cui  al  primo  comma  sono  stabilite con
          riferimento  alle  sigarette  della  classe  di prezzo piu'
          richiesta,  determinate  ogni  sei  mesi,  secondo  i  dati
          rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.".
              7.  Per  l'anno  2004  le  tabelle  di ripartizione dei
          prezzi   di   vendita  al  pubblico  delle  sigarette  sono
          rideterminate  con  riferimento alle sigarette della classe
          di  prezzo  piu'  richiesta  in  base  ai  dati rilevati al
          1° luglio.
              8.  All'art.  4,  comma 1, del decreto-legge 30 gennaio
          2004,  n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          marzo  2004,  n.  87, le parole: "al 31 dicembre 2004 e del
          novantotto per cento successivamente" sono sostituite dalla
          seguente: "2004".».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 5 del decreto
          legislativo   18 febbraio  2000,  n.  56  (Disposizioni  in
          materia  di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della
          legge 13 maggio 1999, n. 133):
              «Art.  5.  (Rideterminazione delle aliquote). - 1. Alla
          rideterminazione  delle aliquote e delle compartecipazioni,
          di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede, ove necessario,
          per le finalita' di cui al comma 4 dell'art. 1, con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  delle  finanze  e  del  Ministro  del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica, previa intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano,
          secondo quanto previsto dal presente articolo.
              2.  Le  aliquote  di  cui  agli  articoli 2, 3 e 4 sono
          rideterminate  entro  il 30 luglio 2000 e il 30 luglio 2001
          sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente,
          per  l'anno  immediatamente  precedente. Per l'anno 2004 le
          predette  aliquote  e compartecipazioni sono rideterminate,
          entro  l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del
          penultimo   anno   precedente;   per  l'anno  2003  restano
          determinate nelle misure definite alla predetta data.
              3.     Alla    determinazione    delle    aliquote    e
          compartecipazioni  per  l'anno  2005  si  provvede,  in via
          provvisoria,  entro  il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati
          consuntivi  dell'anno  2003.  Entro  il  31  luglio 2005 si
          provvede  alla  definitiva  determinazione delle aliquote e
          compartecipazioni   sulla   base  dei  dati  di  consuntivo
          risultanti  per  l'anno  2004,  tenuto  conto  anche  delle
          esigenze  di  rimodulazione  derivanti dall'eventuale minor
          gettito  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive
          (IRAP)   da   riequilibrare   preferibilmente  mediante  la
          rideterminazione  dell'aliquota  dell'addizionale regionale
          all'IRPEF,  ove  compatibile  con  gli andamenti finanziari
          delle  singole  regioni. Il relativo decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  e' trasmesso alle competenti
          Commissioni parlamentari per il parere.».