Art. 5.
   Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte
     di Poste italiane S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a.
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  le  disposizioni  di  cui all'articolo 35 del decreto-legge
18 marzo  1976,  n.  46,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
10 maggio  1976,  n.  249,  si  applicano  a Poste italiane S.p.a. e,
relativamente  alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei
libretti  di  risparmio  postale, a Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
l'acconto  dovuto  nell'anno 2004 e' versato in unica soluzione entro
il 15 dicembre di tale anno.
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  vigente  dell'art.  35  del
          decreto-legge  18 marzo 1976, n. 46, convertito dalla legge
          10   maggio   1976,  n.  249  (Misure  urgenti  in  materia
          tributaria):
              «Art.  35.  -  Le aziende ed istituti di credito devono
          versare  annualmente  alla sezione di tesoreria provinciale
          dello  Stato  in  acconto dei versamenti di cui all'art. 8,
          primo  comma,  n.  3-bis), del decreto del Presidente della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  602,  e  successive
          modificazioni,   un  importo  pari  ai  nove  decimi  delle
          ritenute  di  cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          e successive modificazioni, complessivamente versate per il
          periodo di imposta precedente.
              Il  versamento  deve  essere  eseguito  in parti uguali
          entro il 16 giugno e il 16 ottobre. Quando cadono in giorni
          non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti
          sono anticipati al giorno lavorativo precedente.
              Se  l'ammontare  del  versamento  risulta  superiore  a
          quello  delle  ritenute  operate nel periodo di imposta cui
          l'acconto  si  riferisce,  la somma versata in eccedenza e'
          rimborsata ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, e successive
          modificazioni,  con  gli interessi di cui all'art. 44 dello
          stesso decreto.
              In  caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle
          scadenze   indicate  nel  secondo  comma  o  di  versamento
          effettuato   in   misura   insufficiente  si  applicano  le
          disposizioni   degli  articoli  9  e  92  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e
          successive modificazioni.».