Art. 6.
              Acconto sull'imposta sulle assicurazioni
  1.  All'articolo  9  della  legge  29  ottobre  1961,  n.  1216,  e
successive  modificazioni,  dopo  il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis.  Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano,
altresi',  a  titolo  di  acconto  una  somma  pari al 12,5 per cento
dell'imposta  liquidata  per  l'anno  precedente,  al netto di quella
relativa   alle   assicurazioni   contro  la  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione  dei veicoli a motore; per esigenze di
liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal successivo
mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.».
  2.  L'acconto  di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, e' versato
entro il 15 dicembre di tale anno.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge 29
          ottobre  1961,  n.  1216  (Nuove disposizioni tributarie in
          materia  di assicurazioni private e di contratti vitalizi),
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  9 (Denuncia e versamenti). - 1. Gli assicuratori
          debbono  versare  all'ufficio  del  registro  entro il mese
          solare  successivo  l'imposta dovuta sui premi ed accessori
          incassati   in   ciascun  mese  solare,  nonche'  eventuali
          conguagli   dell'imposta  dovuta  sui  premi  ed  accessori
          incassati  nel  secondo  mese  precedente.  Per  i premi ed
          accessori  incassati  nel mese di novembre, nonche' per gli
          eventuali  conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta
          deve  essere  versata  entro  il  20 dicembre successivo. I
          versamenti   cosi'   effettuati  vengono  scomputati  nella
          liquidazione definitiva di cui al comma 4.
              1-bis.   Entro   il  30  novembre  di  ogni  anno,  gli
          assicuratori  versano,  altresi',  a  titolo di acconto una
          somma  pari  al  12,5  per cento dell'imposta liquidata per
          l'anno   precedente,  al  netto  di  quella  relativa  alle
          assicurazioni  contro  la  responsabilita' civile derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli a motore, per esigenze di
          liquidita'  l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal
          successivo  mese  di  febbraio, dai versamenti previsti dal
          comma 1.
              2.  Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori
          debbono  presentare  all'ufficio  del  registro  nella  cui
          circoscrizione  hanno la sede o la rappresentanza presso la
          quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la
          denuncia  dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori
          incassati  nell'esercizio annuale scaduto, su cui e' dovuta
          l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo
          le risultanze del registro medesimo.
              3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in
          conformita'  al  modello stabilito con decreto del Ministro
          delle  finanze,  di concerto con quello dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato.
              4.  Sulla  base  della  denuncia l'ufficio del registro
          procede  entro  il  15  giugno alla liquidazione definitiva
          dell'imposta  dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del
          residuo  debito  o dell'eccedenza di imposta, eventualmente
          risultante  dalla  predetta  liquidazione  definitiva, deve
          essere  computato nel primo versamento mensile successivo a
          quello  della  comunicazione  della  liquidazione  da parte
          dell'ufficio del registro.
              5.  L'importo  da pagare e' arrotondato alle mille lire
          superiori  se  le  ultime tre cifre superano le cinquecento
          lire e a quelle inferiori nel caso contrario.».