Art. 7. Modifiche alle disposizioni sul versamento anticipato delle riscossioni da parte delle banche 1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (( al comma 1: )) 1) le parole: «anno 2002» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «anno precedente»; 2) le parole da: «29 dicembre 2003» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del comma 3»; b) il comma 2 e' abrogato; c) al comma 3: 1) le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1»; 2) le parole da: «; in tale caso» fino alla fine del comma sono soppresse; d) al comma 5: 1) le parole: «adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «emanato annualmente»; 2) le parole: «e' stabilito l'importo dovuto da ogni banca» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1»; 3) le parole: «entro lo stesso termine,» sono soppresse. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. In relazione all'incremento delle tipologie e dal volume di entrate riscosse ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, derivante dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e relativi provvedimenti di attuazione, nonche' dall'art. 39, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le banche che, nell'anno precedente, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del comma 3. 2. (Abrogato). 3. Al fine di contenere gli oneri finanziari, le banche possono recuperare le somme versate in base a quanto previsto dal comma 1, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo. 4. Il mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato annualmente, sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalita' di versamento, nonche' ogni altra regola tecnica necessaria per l'attuazione del presente articolo. 6. Per la regolazione contabile dei minori versamenti di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2004 e' assegnata ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari alla somma versata nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Il potere di cui al comma 8, dell'art. 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rientra nell'attivita' gestionale ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo stesso puo' essere esercitato dall'amministrazione competente entro il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004. 8. Il potere di cui all'art. 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sospeso per l'anno 2003; per il medesimo anno, gli effetti finanziari di cui all'art. 21, comma 9, della citata legge n. 289 del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del presente articolo.».