Art. 8. Disposizioni in materia di giustizia tributaria 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: (( «dieci anni» )). Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Durata dell'incarico). - 1. I componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre dieci anni e sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre commissioni secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 2. I componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di eta'. 3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'art. 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'. 4. La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.».