Art. 9.
 Contributi alle farmacie pubbliche in materia di tessera sanitaria
  1.  All'articolo  50  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente:
  «13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto anche alle
farmacie  pubbliche  con le modalita' indicate dallo stesso comma. Al
relativo  onere,  valutato  in  euro  400.000,00  per l'anno 2005, si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.».
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30
          settembre  2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
          e  per  la  correzione  dell'andamento dei conti pubblici),
          come modificato dalla presente legge:
              «Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
          spesa  nel  settore  sanitario  e  di  appropriatezza delle
          prescrizioni    sanitarie).    -   1. Per   potenziare   il
          monitoraggio  della  spesa pubblica nel settore sanitario e
          delle   iniziative   per  la  realizzazione  di  misure  di
          appropriatezza     delle    prescrizioni,    nonche'    per
          l'attribuzione  e  la  verifica del budget di distretto, di
          farmacovigilanza    e   sorveglianza   epidemiologica,   il
          Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  con  decreto
          adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-Dipartimento  per
          l'innovazione  e le tecnologie, definisce i parametri della
          Tessera  sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle
          finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
          TS,  a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia'
          titolari  di  codice  fiscale nonche' ai soggetti che fanno
          richiesta  di  attribuzione  del  codice  fiscale ovvero ai
          quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
          caso  il  codice  fiscale  del  titolare, anche in codice a
          barre  nonche'  in  banda  magnetica, quale unico requisito
          necessario  per  l'accesso  alle  prestazioni  a carico del
          Servizio sanitario nazionale (SSN).
              2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, di
          concerto  con  il  Ministero  della  salute,  entro  il  15
          dicembre   2003  approva  i  modelli  di  ricettari  medici
          standardizzati  e  di  ricetta  medica a lettura ottica, ne
          cura  la  successiva  stampa  e  distribuzione alle aziende
          sanitarie   locali,   alle   aziende   ospedaliere  e,  ove
          autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
          a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
          provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
          medici  del  SSN  abilitati  dalla  regione  ad  effettuare
          prescrizioni,  da  tale momento responsabili della relativa
          custodia.   I   modelli   equivalgono  a  stampati  per  il
          fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
              3.   Il   modello  di  ricetta  e'  stampato  su  carta
          filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
          11  luglio  1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
          dal  medesimo  decreto, riproduce le nomenclature e i campi
          per   l'inserimento   dei  dati  prescritti  dalle  vigenti
          disposizioni  in  materia.  Il  vigente  codice  a barre e'
          sostituito  da  un  analogo  codice  che  esprime il numero
          progressivo  regionale  di  ciascuna  ricetta;  il codice a
          barre  e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
          ottica   non  comporti  la  procedura  di  separazione  del
          tagliando  di  cui  all'art.  87 del decreto legislativo 30
          giugno  2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni
          caso  un  campo  nel  quale all'atto della compilazione, e'
          riportato  sempre  il numero complessivo dei farmaci ovvero
          degli    accertamenti   specialistici   prescritti.   Nella
          compilazione  della  ricetta  e'  sempre  riportato il solo
          codice   fiscale   dell'assistito,   in  luogo  del  codice
          sanitario.
              4.  Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
          e,  ove  autorizzati dalle regioni, gli istituti ricovero e
          cura  a carattere scientifico ed i policlinici universitari
          consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2,
          in   numero   definito,   secondo  le  loro  necessita',  e
          comunicano  immediatamente  al  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,  in via telematica, il nome, il cognome, il
          codice  fiscale  dei  medici  ai  quali  e'  effettuata  la
          consegna,  l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero
          l'identificativo  della  struttura  sanitaria nei quali gli
          stessi  operano,  nonche' la data della consegna e i numeri
          progressivi   regionali   delle   ricette  consegnate.  Con
          provvedimento  dirigenziale  del  Ministero dell'economia e
          delle   finanze   sono   stabilite   le   modalita'   della
          trasmissione telematica.
              5.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze cura il
          collegamento,  mediante  la  propria rete telematica, delle
          aziende  sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
          istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico e dei
          policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
          pubbliche   e   private,   dei   presidi  di  specialistica
          ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati
          per   l'erogazione   dei   servizi   sanitari,  di  seguito
          denominati,  ai  fini  del presente articolo, «strutture di
          erogazione   di   servizi   sanitari».   Con  provvedimento
          dirigenziale  del  Ministero dell'economia e delle finanze,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
          parametri   tecnici   per  la  realizzazione  del  software
          certificato  che  deve essere installato dalle strutture di
          erogazione  di  servizi  sanitari, in aggiunta ai programmi
          informatici  dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
          trasmissione  dei  dati  di  cui  ai  commi  6  e  7; tra i
          parametri  tecnici rientra quello della frequenza temporale
          di trasmissione dei dati predetti.
              6.  Le  strutture  di  erogazione  di  servizi sanitari
          effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
          di  cui  al  comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
          comma  e  in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della salute,
          stabilisce,   con   decreto   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale,  le  regioni  e le date a partire dalle quali le
          disposizioni  del  presente  comma  e  di quelli successivi
          hanno   progressivamente  applicazione.  Per  l'acquisto  e
          l'installazione  del  software  di  cui al comma 5, secondo
          periodo,  alle farmacie private di cui al primo periodo del
          medesimo  comma  e' riconosciuto un contributo pari ad euro
          250,  sotto  forma  di  credito d'imposta fruibile anche in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9  luglio  1997,  n.  241,  successivamente alla data nella
          quale  il Ministero dell'economia e delle finanze comunica,
          in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
          installazione  e  funzionamento  del  predetto software. Il
          credito  d'imposta non concorre alla formazione del reddito
          imponibile  ai  fini delle imposte sui redditi, nonche' del
          valore   della   produzione  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive  e non rileva ai fini del rapporto di
          cui  all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.  917.  Al relativo onere, valutato in 4
          milioni  di  euro  per l'anno 2004, si provvede nell'ambito
          delle risorse di cui al comma 12.
              7.  All'atto  della utilizzazione di una ricetta medica
          recante   la   prescrizione   di   farmaci,  sono  rilevati
          otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
          regionale  della  ricetta, ai dati delle singole confezioni
          dei  farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
          sono  comunque  rilevati  i  dati  relativi alla esenzione.
          All'atto  della utilizzazione di una ricetta medica recante
          la   prescrizione   di   prestazioni  specialistiche,  sono
          rilevati  otticamente  i  codici a barre relativi al numero
          progressivo  regionale  della  ricetta  nonche' il codice a
          barre  della TS; sono comunque rilevati i dati relativi all
          esenzione  nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle
          prestazioni  specialistiche.  In  ogni caso, e' previamente
          verificata   la   corrispondenza  del  codice  fiscale  del
          titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla
          ricetta;  in  caso  di  assenza  del  codice  fiscale sulla
          ricetta, quest'ultima non puo' essere utilizzata, salvo che
          il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso
          di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale
          esibizione  della  TS,  il codice fiscale dell'assistito e'
          rilevato dalla ricetta.
              8.  I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
          telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze;
          il  software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati
          vengano  rilasciati ai programmi informatici ordinariamente
          utilizzati   dalle   strutture  di  erogazione  di  servizi
          sanitari,  fatta eccezione, relativamente al codice fiscale
          dell'assistito,  per  le  farmacie, pubbliche e private. Il
          predetto  software  assicura altresi' che in nessun caso il
          codice  fiscale  dell'assistito  possa  essere  raccolto  o
          conservato  in  ambiente  residente,  presso  le  farmacie,
          pubbliche  e  private, dopo la conferma della sua ricezione
          telematica  da  parte  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze.
              9.  Al  momento  della  ricezione  dei  dati  trasmessi
          telematicamente   ai   sensi  del  comma  8,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, con modalita' esclusivamente
          automatiche,   li  inserisce  in  archivi  distinti  e  non
          interconnessi,  uno  per  ogni  regione,  in  modo  che sia
          assolutamente  separato, rispetto a tutti gli altri, quello
          relativo    al    codice    fiscale   dell'assistito.   Con
          provvedimento  dirigenziale  del  Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  di concerto con il Ministero della salute,
          adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
          gli  altri  enti  pubblici  di  rilevanza  nazionale che li
          detengono,  trasmettono  al Ministero dell'economia e delle
          finanze,   con  modalita'  telematica,  nei  trenta  giorni
          successivi   alla   data   di   emanazione   del   predetto
          provvedimento,  per  realizzare  e diffondere in rete, alle
          regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
          l'allineamento  dell'archivio dei codici fiscali con quello
          degli  assistiti  e  per  disporre le codifiche relative al
          prontuario   farmaceutico   nazionale   e  al  nomenclatore
          ambulatoriale.
              10.  Al  Ministero dell'economia e delle finanze non e'
          consentito   trattare   i  dati  rilevati  dalla  TS  degli
          assistiti;  allo  stesso  e'  consentito trattare gli altri
          dati  di  cui  al  comma  7 per fornire periodicamente alle
          regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
          dovuti  alle  strutture  di erogazione di servizi sanitari.
          Gli  archivi  di  cui  al  comma 9  sono  resi  disponibili
          all'accesso  esclusivo,  anche attraverso interconnessione,
          alle  aziende  sanitarie  locali di ciascuna regione per la
          verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
          liquidazione  definitiva  delle  somme  spettanti, ai sensi
          delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
          servizi  sanitari.  Con  protocollo approvato dal Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, dal Ministero della salute
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano   e  dalle  regioni,  sentito  il  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,  sono  stabiliti  i  dati
          contenuti  negli  archivi  di  cui  al  comma 9 che possono
          essere  trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
          nonche' le modalita' di tale trasmissione.
              11.  L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma
          4,  lettera a),  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, ai
          fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN
          per  gli  anni  2003,  2004 e 2005, si considera rispettato
          dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
          Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
          le  regioni  e  le  province  autonome  dimostrino di avere
          realizzato  direttamente  nel proprio territorio sistemi di
          monitoraggio   delle   prescrizioni   mediche   nonche'  di
          trasmissione  telematica al Ministero dell'economia e delle
          finanze  di  copia  dei  dati dalle stesse acquisiti, i cui
          standard  tecnologici  e  di  efficienza  ed  effettivita',
          verificati  d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
          finanze,  risultino  non  inferiori  a quelli realizzati in
          attuazione  del  presente  articolo.  Con  effetto  dal  1°
          gennaio  2004,  tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute le
          regioni,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento   del
          finanziamento  del  SSN  relativo agli anni 2004 e 2005, e'
          ricompresa  anche  l'adozione  di tutti i provvedimenti che
          garantiscono  la  trasmissione al Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  da  parte  delle singole aziende sanitarie
          locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
              12.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2003.  Al  relativo onere si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2003,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              13.   Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
          il  Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
          dell'interno  e  con  il  Ministro della salute, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite  le  modalita'  per  il  successivo e progressivo
          assorbimento,  senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
          dello  Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
          o  nella  carta  nazionale  dei servizi di cui all'art. 52,
          comma 9, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
              13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
          anche  alle  farmacie  pubbliche  con le modalita' indicate
          dallo  stesso  comma.  Al  relativo onere, valutato in euro
          400.000,00  per  l'anno  2005,  si  provvede utilizzando le
          risorse di cui al comma 12.».