IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune; Visto il regolamento (CE) n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/03 e, in particolare, l'allegato IV; Visto il regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalita' di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03; Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03; Visto il regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA); Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2000, n. 23, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99; Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 2004, n. 1628, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' al regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonche' del regolamento (CE) n. 795/04; Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare l'art. 5; Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 2004, n. 2026, recante disposizioni per l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune; Visto il decreto legislativo n. 99/2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l) della legge 7 marzo 2003, n. 38; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'avvio a decorrere dal 1° gennaio 2005 del regime di condizionalita', volto a subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto di taluni criteri di gestione obbligatori e delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, e ad istituire un sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti ove tali requisiti non fossero rispettati; Tenuto conto che detti criteri di gestione obbligatori sono intesi ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali secondo disposizioni gia' vigenti nell'ordinamento nazionale, cosi' come le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente al ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella riunione del 25 novembre 2004; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/03, relativo ai criteri di gestione obbligatori, cosi' come individuati nell'allegato 1 al presente decreto; b) «norma»: le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni, cosi' come definite nell'allegato 2 al presente decreto; c) «autorita' di controllo competente»: l'organismo pagatore ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/04; d) «organo di controllo»: l'ente di controllo specializzato ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/04, delegato dall'organismo pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali; e) «azienda»: l'insieme delle unita' di produzione gestite da un agricoltore, cosi' come definita all'art. 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1782/03.