Art. 2.
                   Elenco degli atti e delle norme

  1.  Ai  fini  e  per  gli effetti di cui agli allegati III e IV del
regolamento  (CE)  n.  1782/03,  a  norma  dell'art.  5, comma 2, del
decreto  ministeriale  5 agosto  2004, n. 1787, le regioni e province
autonome,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione del
presente decreto, possono definire l'elenco degli impegni applicabili
a  livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 al
presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni
in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2
al presente decreto.
  2.  In  assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome
emanati  in  base  al  precedente comma 1, si applicano, a livello di
azienda  agricola,  gli  impegni  indicati  negli  allegati  1 e 2 al
presente decreto.
  3.  Le  norme  per  il mantenimento dei terreni in buone condizioni
agronomiche  e ambientali di cui ai precedenti commi 1 e 2 riguardano
qualsiasi  superficie  agricola  dell'azienda  beneficiaria  di aiuti
diretti   e   sono   differenziate   a  seconda  delle  tipologie  di
utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:
    a) superfici  a  seminativo  ai  sensi  dell'art.  2, punto 1 del
regolamento  (CE)  n.  796/04,  comprese  quelle  investite a colture
consentite  dai  paragrafi  a  e  b  dell'art.  55 del regolamento n.
1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);
    b) superfici  a  seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla
produzione  (set-aside)  e non coltivate durante tutto l'anno e altre
superfici  ritirate  dalla  produzione ammissibili all'aiuto diretto,
mantenute  in  buone  condizioni  agronomiche  e  ambientali  a norma
dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;
    c) pascolo   permanente  ai  sensi  dell'art.  2,  punto  2,  del
regolamento (CE) n. 796/04;
    d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;
    e) qualsiasi  superficie  agricola  di un'azienda beneficiaria di
aiuti diretti.
  4.  Ogni  agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e' tenuto a
rispettare  gli  impegni  relativi  agli  atti  e  alle  norme per il
mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali
cosi'  come  definite  dalle  regioni  e  province  autonome, ovvero,
qualora  ricorrano  le  condizioni  di  cui al precedente comma 2, le
norme  indicate  negli allegati 1 e 2 al presente decreto. Sono fatti
salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore di cui al
paragrafo  4  dell'art.  40 del regolamento n. 1782/03, come definiti
dal decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628.
  5.  Nel  caso  di  cessione,  a  qualsiasi titolo, di tutta o parte
dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per
beneficiare  dell'aiuto,  nonche'  le  dichiarazioni  effettuate  dal
cedente  prima  della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini
dell'applicazione del presente decreto.