Art. 2. Elenco degli atti e delle norme 1. Ai fini e per gli effetti di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/03, a norma dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, le regioni e province autonome, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, possono definire l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 al presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 al presente decreto. 2. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome emanati in base al precedente comma 1, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto. 3. Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui ai precedenti commi 1 e 2 riguardano qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di aiuti diretti e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato: a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del regolamento n. 1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b); b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03; c) pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/04; d) oliveti con riferimento alla cura della pianta; e) qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti. 4. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e' tenuto a rispettare gli impegni relativi agli atti e alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali cosi' come definite dalle regioni e province autonome, ovvero, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2, le norme indicate negli allegati 1 e 2 al presente decreto. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore di cui al paragrafo 4 dell'art. 40 del regolamento n. 1782/03, come definiti dal decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628. 5. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonche' le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini dell'applicazione del presente decreto.