Art. 4. Accertamento e risoluzione delle violazioni 1. L'autorita' di controllo competente e' responsabile dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 48 del regolamento (CE) n. 796/04. 2. Allo scopo di eliminare le violazioni accertate, l'autorita' di controllo competente definisce con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i relativi termini per la regolarizzazione. 3. Quando risulta l'adempimento alle prescrizioni di cui al precedente comma 2, o nel caso tali prescrizioni non possano essere attuate per cause indipendenti dalla volonta' dell'agricoltore, l'organismo pagatore competente quantifica la riduzione nella misura minima prevista dagli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/2004, rispettivamente per le violazioni dovute a negligenza e per le violazioni intenzionali. 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui la natura della violazione produca effetti tali da non consentire il ripristino di una situazione di fatto conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate e non si applicano in caso di recidiva da parte dell'agricoltore nella violazione delle medesime disposizioni. 5. Resta fermo l'obbligo dell'autorita' di controllo di riferire al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria ove la violazione accertata costituisca reato.