Art. 4.
             Accertamento e risoluzione delle violazioni

  1.    L'autorita'   di   controllo   competente   e'   responsabile
dell'attuazione  delle  procedure  di cui all'art. 48 del regolamento
(CE) n. 796/04.
  2.  Allo scopo di eliminare le violazioni accertate, l'autorita' di
controllo   competente   definisce   con   propri   provvedimenti  le
prescrizioni  per  il rispetto delle disposizioni violate, fissando i
relativi termini per la regolarizzazione.
  3.  Quando  risulta  l'adempimento  alle  prescrizioni  di  cui  al
precedente  comma  2, o nel caso tali prescrizioni non possano essere
attuate  per  cause  indipendenti  dalla  volonta'  dell'agricoltore,
l'organismo  pagatore competente quantifica la riduzione nella misura
minima  prevista  dagli  articoli 66  e  67  del  regolamento (CE) n.
796/2004, rispettivamente per le violazioni dovute a negligenza e per
le violazioni intenzionali.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  2  e 3 non si
applicano  nel caso in cui la natura della violazione produca effetti
tali  da  non  consentire  il  ripristino  di una situazione di fatto
conforme  a  quella  prescritta  dalle  disposizioni violate e non si
applicano  in  caso  di  recidiva  da  parte  dell'agricoltore  nella
violazione delle medesime disposizioni.
  5. Resta fermo l'obbligo dell'autorita' di controllo di riferire al
pubblico  ministero  o  a  un ufficiale di polizia giudiziaria ove la
violazione accertata costituisca reato.