Art. 5.
              Importi risultanti dalla condizionalita'

  1.  I  fondi  risultanti  dalle  riduzioni  operate dagli organismi
pagatori  a seguito dell'applicazione della condizionalita', al netto
della  trattenuta del 25% a norma dell'art. 9 del regolamento (CE) n.
1782/03, sono accreditati alla sezione Garanzia del FEOGA.
  2.  La  rimanente  parte dei fondi non restituiti al FEOGA, in base
alla  procedura  di cui al precedente comma 1, e' destinata ad azioni
di  formazione ed informazione a carattere regionale a supporto degli
agricoltori per favorire l'applicazione della condizionalita'.
  3.  Con  decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali
sono  definite  modalita'  di  riparto  fra  le regioni e le province
autonome  degli importi di cui al precedente comma 2 risultanti dalla
condizionalita'.