Art. 5. Importi risultanti dalla condizionalita' 1. I fondi risultanti dalle riduzioni operate dagli organismi pagatori a seguito dell'applicazione della condizionalita', al netto della trattenuta del 25% a norma dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1782/03, sono accreditati alla sezione Garanzia del FEOGA. 2. La rimanente parte dei fondi non restituiti al FEOGA, in base alla procedura di cui al precedente comma 1, e' destinata ad azioni di formazione ed informazione a carattere regionale a supporto degli agricoltori per favorire l'applicazione della condizionalita'. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite modalita' di riparto fra le regioni e le province autonome degli importi di cui al precedente comma 2 risultanti dalla condizionalita'.