Art. 3.

  1.  Il  cofinanziamento  e'  erogato  sugli appositi capitoli delle
Amministrazioni   che  gestiscono  i  progetti  mediante  decreti  di
variazioni  di  bilancio  adottati dal Ministro dell'economia e delle
finanze,  su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
previa   valutazione   di   congruita'   del   Centro  Nazionale  per
l'Informatica  nella  Pubblica  Amministrazione  (CNIPA)  a mezzo del
parere  da  rendersi  ai  sensi  dell'art.  8 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39.