Art. 3. 1. Il cofinanziamento e' erogato sugli appositi capitoli delle Amministrazioni che gestiscono i progetti mediante decreti di variazioni di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa valutazione di congruita' del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) a mezzo del parere da rendersi ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.