Art. 4.

  1.  Le  eventuali economie di bilancio derivanti dalle procedure di
gara  e  le  somme  a  qualsiasi  titolo risultanti dai minori costi,
rispetto  a  quelli originari, in sede di realizzazione dei progetti,
sono   versate   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   dalle
Amministrazioni  interessate  per  essere riassegnate al Fondo di cui
all'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.