Art. 4. 1. Le eventuali economie di bilancio derivanti dalle procedure di gara e le somme a qualsiasi titolo risultanti dai minori costi, rispetto a quelli originari, in sede di realizzazione dei progetti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle Amministrazioni interessate per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.